Ordinanza 10/1991 (ECLI:IT:COST:1991:10)
Massima numero 16792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 10/91. PROCESSO PENALE - NORME TRANSITORIE - ATTI DISPOSTI IN ISTRUTTORIA CON IL VECCHIO RITO, MA NON COMPIUTI ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE (NELLA SPECIE: PERIZIA) - NON UTILIZZABILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AD ANALOGHI ATTI GIA' COMPIUTI ALLA STESSA DATA - IMPEDIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - POSSIBILE SOSPENSIONE DI FATTO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 10/91. PROCESSO PENALE - NORME TRANSITORIE - ATTI DISPOSTI IN ISTRUTTORIA CON IL VECCHIO RITO, MA NON COMPIUTI ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE (NELLA SPECIE: PERIZIA) - NON UTILIZZABILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AD ANALOGHI ATTI GIA' COMPIUTI ALLA STESSA DATA - IMPEDIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - POSSIBILE SOSPENSIONE DI FATTO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuire rilevanza, nel passaggio dal vecchio al nuovo rito, solo agli atti istruttori gia' compiutamente formatisi sotto il regime del codice precedente, non puo' dirsi irragionevole. La possibilita', peraltro, del prodursi di taluni inconvenienti, (da quello secondo cui la conservazione degli effetti relativamente ai soli atti gia' compiuti verrebbe cosi' fatta discendere da circostanze meramente casuali, a quello secondo cui l'organo giudiziario potrebbe essere stato indotto a non disporre nuovi atti istruttori in prossimita' del sopravvenire del nuovo rito) trattandosi di evenienze di mero fatto, non puo' mettere in discussione la scelta di fondo adottata, tra le varie possibili, dal legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243, comma secondo, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione).
L'attribuire rilevanza, nel passaggio dal vecchio al nuovo rito, solo agli atti istruttori gia' compiutamente formatisi sotto il regime del codice precedente, non puo' dirsi irragionevole. La possibilita', peraltro, del prodursi di taluni inconvenienti, (da quello secondo cui la conservazione degli effetti relativamente ai soli atti gia' compiuti verrebbe cosi' fatta discendere da circostanze meramente casuali, a quello secondo cui l'organo giudiziario potrebbe essere stato indotto a non disporre nuovi atti istruttori in prossimita' del sopravvenire del nuovo rito) trattandosi di evenienze di mero fatto, non puo' mettere in discussione la scelta di fondo adottata, tra le varie possibili, dal legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 243, comma secondo, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte