Ordinanza 11/1991 (ECLI:IT:COST:1991:11)
Massima numero 16798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
08/01/1991; Decisione del
08/01/1991
Deposito del 10/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16799
Titolo
ORD. 11/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL PM E CONSENSO DELL'IMPUTATO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - POSSIBILI ALTERNATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 11/91 A. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL PM E CONSENSO DELL'IMPUTATO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - POSSIBILI ALTERNATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le " nuove contestazioni " nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che " se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato ", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. in quanto la norma impugnata mira proprio ad evitare il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione).
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le " nuove contestazioni " nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che " se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato ", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. in quanto la norma impugnata mira proprio ad evitare il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte