Sentenza 13/1991 (ECLI:IT:COST:1991:13)
Massima numero 16808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/01/1991;  Decisione del  11/01/1991
Deposito del 14/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16806  16807  16809  16810


Titolo
SENT. 13/91 C. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - INSERIMENTO TRA LE ALTRE MATERIE DEL PIANO DIDATTICO - DISCRIMINAZIONE TRA STUDENTI AVVALENTISI E NON - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LAICITA' DELLO STATO - INSUSSISTENZA - MODALITA' COMPATIBILI CON LE FINALITA' DELLA SCUOLA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' causa di discriminazione, ne' contrasta col principio supremo di laicita' dello Stato, costituendone invece una manifestazione, che l'insegnamento di religione cattolica sia compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignita' culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia, ne' infine, in tale collocazione e' ravvisabile alcuna violazione dell'art. 2 Cost. in quanto "l'insegnamento della religione cattolica sara' impartito, dice l'art. 9 (scil. della legge 25 marzo 1985, n. 121) "nel quadro delle finalita' della scuola", vale a dire con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche". (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), n. 2, del relativo protocollo addizionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione). - In relazione alla collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni: sent. n. 203/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte