Sentenza 13/1991 (ECLI:IT:COST:1991:13)
Massima numero 16809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 14/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 13/91 D. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - FACOLTATIVITA' - STATO DI NON OBBLIGO PER I NON AVVALENTISI - FINALITA' - GARANZIA DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE - INFLUENZA DISINCENTIVANTE SULLE FUTURE SCELTE DEGLI AVVALENTISI - ESCLUSIONE.
SENT. 13/91 D. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - FACOLTATIVITA' - STATO DI NON OBBLIGO PER I NON AVVALENTISI - FINALITA' - GARANZIA DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE - INFLUENZA DISINCENTIVANTE SULLE FUTURE SCELTE DEGLI AVVALENTISI - ESCLUSIONE.
Testo
Il valore finalistico dello "stato di non-obbligo" di fronte alla proposta dello Stato alla comunita' dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica e' di non rendere equivalenti e alternativi (v. massima B) tale insegnamento ed altro impegno scolastico, per non condizionare all'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una liberta' costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorita' della persona. Non e' pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte dei non avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serieta' da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione,da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.
Il valore finalistico dello "stato di non-obbligo" di fronte alla proposta dello Stato alla comunita' dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica e' di non rendere equivalenti e alternativi (v. massima B) tale insegnamento ed altro impegno scolastico, per non condizionare all'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una liberta' costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorita' della persona. Non e' pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte dei non avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serieta' da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di liberta' di religione o dalla religione,da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte