Sentenza 13/1991 (ECLI:IT:COST:1991:13)
Massima numero 16810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 14/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Titolo
SENT. 13/91 E. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - OBBLIGO DEI NON AVVALENTISI A RIMANERE INATTIVI NELLA SCUOLA DURANTE L'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 13/91 E. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - OBBLIGO DEI NON AVVALENTISI A RIMANERE INATTIVI NELLA SCUOLA DURANTE L'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Per gli studenti che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'Amministrazione ha predisposto la scelta ulteriore di: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attivita', che l'Amministrazione interpreta come libera attivita' di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Peraltro, lo stato di non obbligo puo', inoltre, comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo Addizionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione).
Per gli studenti che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'Amministrazione ha predisposto la scelta ulteriore di: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attivita', che l'Amministrazione interpreta come libera attivita' di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Peraltro, lo stato di non obbligo puo', inoltre, comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo Addizionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte