Sentenza 13/1991 (ECLI:IT:COST:1991:13)
Massima numero 16810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  11/01/1991;  Decisione del  11/01/1991
Deposito del 14/01/1991; Pubblicazione in G. U. 16/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16806  16807  16808  16809


Titolo
SENT. 13/91 E. CONCORDATO (TRA STATO E CHIESA) - ACCORDO E PROTOCOLLO ADDIZIONALE MODIFICATIVI - INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - OBBLIGO DEI NON AVVALENTISI A RIMANERE INATTIVI NELLA SCUOLA DURANTE L'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Per gli studenti che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica l'Amministrazione ha predisposto la scelta ulteriore di: a) attivita' didattiche e formative; b) attivita' di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attivita', che l'Amministrazione interpreta come libera attivita' di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Peraltro, lo stato di non obbligo puo', inoltre, comprendere anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b), numero 2, del relativo Protocollo Addizionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte