Sentenza 14/1991 (ECLI:IT:COST:1991:14)
Massima numero 16797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16795
Titolo
SENT. 14/91 B. REGIONE BASILICATA - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESCLUSIONE DEI COMUNI DALL'OBBLIGO DI MUNIRSI DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX ART. 6 D.P.R. N. 915/1982 PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO - CONSEGUENTE ESONERO DEI SINDACI DALLE SANZIONI PENALI PREVISTE NELLA LEGGE STATALE - INTERFERENZA IN MATERIA RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 14/91 B. REGIONE BASILICATA - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESCLUSIONE DEI COMUNI DALL'OBBLIGO DI MUNIRSI DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX ART. 6 D.P.R. N. 915/1982 PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO - CONSEGUENTE ESONERO DEI SINDACI DALLE SANZIONI PENALI PREVISTE NELLA LEGGE STATALE - INTERFERENZA IN MATERIA RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 6, lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti, e tra questi, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche i comuni) che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani. E poiche' l'art. 25 dello stesso d.P.R. punisce con arresto ed ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono dette attivita' senza autorizzazione regionale, ne deriva che gli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, esonerando i sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione, e consentendo cosi' ai Comuni lucani di installare e gestire senza di essa le discariche di rifiuti solidi urbani, rendono lecite attivita' penalmente sanzionate dalla legge statale, con conseguente interferenza in materia di esclusiva competenza dello Stato (v. Massima A). Percio' - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - i suddetti articoli della legge regionale vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.
L'art. 6, lett. d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, prevede l'autorizzazione regionale per tutti coloro (persone fisiche o enti, e tra questi, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche i comuni) che installano o gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani. E poiche' l'art. 25 dello stesso d.P.R. punisce con arresto ed ammenda i titolari degli enti e delle imprese che svolgono dette attivita' senza autorizzazione regionale, ne deriva che gli artt. 3 e 16 della legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22, esonerando i sindaci dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione, e consentendo cosi' ai Comuni lucani di installare e gestire senza di essa le discariche di rifiuti solidi urbani, rendono lecite attivita' penalmente sanzionate dalla legge statale, con conseguente interferenza in materia di esclusiva competenza dello Stato (v. Massima A). Percio' - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - i suddetti articoli della legge regionale vanno dichiarati illegittimi, in parte qua, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte