Sentenza 15/1991 (ECLI:IT:COST:1991:15)
Massima numero 16813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 15/91. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PER DANNI CAUSATI DA DISSERVIZI - PREVENTIVO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA' - PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO PER L'AMMINISTRAZIONE - LESIONE DEI DIRITTI DELL'UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 15/91. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PER DANNI CAUSATI DA DISSERVIZI - PREVENTIVO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA' - PRIVILEGIO INGIUSTIFICATO PER L'AMMINISTRAZIONE - LESIONE DEI DIRITTI DELL'UTENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilita' - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, piu' specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume cosi' per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Ne deriva, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., visto sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto degli utenti con l'amministrazione postale, in quanto rapporto di natura contrattuale fondamentalmente soggetto a regime di diritto privato. Di conseguenza, poiche' l'adeguamento della norma impugnata ai principi costituzionali non potrebbe operarsi, per varie e non superabili difficolta' (impossibilita' di applicazione analogica della disciplina dell'art. 443 cod. proc. civ., che nel caso non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino su cui si fonda; permanenza in vigore della norma nella parte relativa al termine di sei mesi dalla presentazione del reclamo, cui l'azione giudiziaria resterebbe soggetta, ecc.) attraverso la trasformazione della condizione di proponibilita' in condizione di procedibilita', l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilita' dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilita' dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso. - Sulla trasformazione, per effetto di decisione della Corte, della condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria in condizione di procedibilita': S. n. 93/1979; - Su un'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.: S. n. 136/1985; - Per una soluzione analoga a quella adottata: S. n. 530/1989.
La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilita' - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, piu' specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume cosi' per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Ne deriva, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., visto sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto degli utenti con l'amministrazione postale, in quanto rapporto di natura contrattuale fondamentalmente soggetto a regime di diritto privato. Di conseguenza, poiche' l'adeguamento della norma impugnata ai principi costituzionali non potrebbe operarsi, per varie e non superabili difficolta' (impossibilita' di applicazione analogica della disciplina dell'art. 443 cod. proc. civ., che nel caso non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino su cui si fonda; permanenza in vigore della norma nella parte relativa al termine di sei mesi dalla presentazione del reclamo, cui l'azione giudiziaria resterebbe soggetta, ecc.) attraverso la trasformazione della condizione di proponibilita' in condizione di procedibilita', l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilita' dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilita' dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso. - Sulla trasformazione, per effetto di decisione della Corte, della condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria in condizione di procedibilita': S. n. 93/1979; - Su un'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.: S. n. 136/1985; - Per una soluzione analoga a quella adottata: S. n. 530/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte