Sentenza 16/1991 (ECLI:IT:COST:1991:16)
Massima numero 16812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16820
Titolo
SENT. 16/91 A. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE PREVEDENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON ALTRA LEGGE REGIONALE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 971/1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 16/91 A. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE PREVEDENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - ABROGAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON ALTRA LEGGE REGIONALE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 971/1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, prevedente la destituzione automatica dell'impiegato a seguito di condanna penale in giudicato, non e' stato travolto dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 971/1988, dell'analoga norma dell'art. 85, lett. a, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957). E poiche' l'abrogazione dell'indicato art. 26, primo comma, da parte dell'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10, operando solo 'ex nunc', non ha tolto efficacia ai provvedimenti di destituzione - come quello oggetto del giudizio a quo - emanati in precedenza in base alla norma abrogata, deve riconoscersi rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata su di essa. Ne' possono indurre a diverso avviso la norma transitoria che al dipendente "destituito di diritto" consente soltanto di chiedere, ma non certo di ottenere immediatamente, la riammissione in servizio, e neppure quella dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge regionale n. 10 del 1990, secondo cui quando (come nel caso di specie) vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, giacche' cio' non influirebbe sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di servizio, sia pure sospeso, sicuramente piu' favorevole di quella di impiegato destituito. - S. n. 971/1988.
L'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, prevedente la destituzione automatica dell'impiegato a seguito di condanna penale in giudicato, non e' stato travolto dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 971/1988, dell'analoga norma dell'art. 85, lett. a, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957). E poiche' l'abrogazione dell'indicato art. 26, primo comma, da parte dell'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10, operando solo 'ex nunc', non ha tolto efficacia ai provvedimenti di destituzione - come quello oggetto del giudizio a quo - emanati in precedenza in base alla norma abrogata, deve riconoscersi rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata su di essa. Ne' possono indurre a diverso avviso la norma transitoria che al dipendente "destituito di diritto" consente soltanto di chiedere, ma non certo di ottenere immediatamente, la riammissione in servizio, e neppure quella dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge regionale n. 10 del 1990, secondo cui quando (come nel caso di specie) vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, giacche' cio' non influirebbe sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di servizio, sia pure sospeso, sicuramente piu' favorevole di quella di impiegato destituito. - S. n. 971/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte