Sentenza 16/1991 (ECLI:IT:COST:1991:16)
Massima numero 16820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16812
Titolo
SENT. 16/91 B. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE PREVEDENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - MANCATA PREVISIONE DI VALUTAZIONE DEL FATTO DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI GRADUARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ASSORBITI GLI ALTRI PROFILI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/91 B. REGIONE LOMBARDIA - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - LEGGE PREVEDENTE LA DESTITUZIONE AUTOMATICA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - MANCATA PREVISIONE DI VALUTAZIONE DEL FATTO DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI GRADUARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (ASSORBITI GLI ALTRI PROFILI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come gia' affermato e ribadito, l'automatismo della sanzione della "destituzione" colpisce senza alcuna distinzione la molteplicita' dei comportamenti punibili nell'area dello stesso illecito penale, il che offende quel principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che domina il principio di uguaglianza, e postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto, che solo il procedimento disciplinare consente attraverso la valutazione dei comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito disciplinare. In quanto prevede tale automatismo della massima sanzione, anche l'art. 26, primo comma, lett. a) della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, va dunque dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., assorbito il profilo di incompatibilita' relativo all'art. 97 Cost., giacche' in questi casi alla base dell'offesa ai valori di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione c'e' pur sempre quell'inadeguatezza al caso concreto che sostanzia la violazione del principio di eguaglianza. - S. nn. 971/1988 e 40/1990.
Come gia' affermato e ribadito, l'automatismo della sanzione della "destituzione" colpisce senza alcuna distinzione la molteplicita' dei comportamenti punibili nell'area dello stesso illecito penale, il che offende quel principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che domina il principio di uguaglianza, e postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto, che solo il procedimento disciplinare consente attraverso la valutazione dei comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito disciplinare. In quanto prevede tale automatismo della massima sanzione, anche l'art. 26, primo comma, lett. a) della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, va dunque dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., assorbito il profilo di incompatibilita' relativo all'art. 97 Cost., giacche' in questi casi alla base dell'offesa ai valori di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione c'e' pur sempre quell'inadeguatezza al caso concreto che sostanzia la violazione del principio di eguaglianza. - S. nn. 971/1988 e 40/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte