Sentenza 17/1991 (ECLI:IT:COST:1991:17)
Massima numero 16824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/01/1991;  Decisione del  11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16825


Titolo
SENT. 17/91 A. FORZE ARMATE - DISCIPLINA MILITARE - CESSAZIONE DELLA FERMA VOLONTARIA O DELLA RAFFERMA PER MOTIVI DISCIPLINARI - DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA - OMESSA PREVISIONE - IRRAZIONALITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PROCEDURALE RISPETTO ALL'ANALOGA SANZIONE DI CESSAZIONE DELLA FERMA A SEGUITO DELLA PERDITA DEL GRADO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' lesiva del principio di eguaglianza anche sotto l'aspetto della razionalita', la mancata previsione di un procedimento disciplinare garantistico (deferimento alla Commissione di disciplina) in caso di inchiesta formale disposta nei confronti di sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma cui possa seguire l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della cessazione della ferma per motivi disciplinari, a differenza di quanto invece e' previsto in caso di perdita di grado seguita dall'identica sanzione della cessazione dal servizio nonche', per analoghe situazioni, nello stesso settore dell'impiego civile. Tale differente disciplina non trova giustificazione ne' nella salvaguardia dello spirito dell'ordinamento militare, in quanto sono pur sempre militari i componenti della Commissione di disciplina e militare e' lo stesso difensore; ne' nell'apparente precarieta' del rapporto: in realta' il volontario, mantenendo buona condotta, puo' raggiungere, attraverso successive rafferme, anni di servizio tali da assicurargli il trattamento pensionistico, non diversamente dai sottufficiali in servizio permanente. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 66, primo comma, secondo inciso, legge 31 luglio 1954, n. 599 nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziche' farne proposta al Ministro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte