Sentenza 17/1991 (ECLI:IT:COST:1991:17)
Massima numero 16825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/01/1991;  Decisione del  11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16824


Titolo
SENT. 17/91 B. FORZE ARMATE - DISCIPLINA MILITARE - CESSAZIONE DELLA FERMA VOLONTARIA O DELLA RAFFERMA PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - ASSISTENZA, NON OBBLIGATORIA MA SOLO FACOLTATIVA, DI UN DIFENSORE - DIFFORMITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA CONSEGNA DI RIGORE - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non costituisce disparita' di trattamento la mancata previsione dell'assistenza obbligatoria di un difensore per il procedimento a carico di un sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma, cui possa seguire l'applicazione della sanzione di cessazione dal servizio per motivi disciplinari, sia perche' l'assistenza obbligatoria di un difensore, prevista per la sanzione disciplinare di corpo della "consegna di rigore" dall'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, invocata dal giudice a quo come situazione di riferimento, attiene al principio di liberta' personale, garantito dall'art. 13 della Costituzione, che la consegna di rigore coinvolge: sia perche', fuori di questa ipotesi, anche l'ordinamento degli impiegati civili dello Stato, prevede per l'impiegato soltanto la facolta', ma non l'obbligo, di farsi assistere da un difensore innanzi alla Commissione di disciplina (art. 73 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 67 e 74, primo comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte