Sentenza 144/2021 (ECLI:IT:COST:2021:144)
Massima numero 44105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 08/07/2021; Pubblicazione in G. U. 14/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44102  44103  44104  44106  44107


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Complessi ricettivi all'aperto e turismo itinerante - Installazione di strutture edilizie leggere e manufatti nonché di preingressi - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che esonera dall'autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. f) e g), ovverosia le strutture edilizie leggere e manufatti nonché i preingressi. Nelle more del giudizio, l'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha sostituito l'art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata, in senso pienamente satisfattivo della censura del ricorrente e non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2021).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  22/02/2019  n. 5  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte