Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Complessi ricettivi all'aperto e turismo itinerante - Installazione di strutture edilizie leggere e manufatti nonché di preingressi - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che esonera dall'autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lett. f) e g), ovverosia le strutture edilizie leggere e manufatti nonché i preingressi. Nelle more del giudizio, l'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha sostituito l'art. 9, comma 3, della legge regionale impugnata, in senso pienamente satisfattivo della censura del ricorrente e non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2021).