Sentenza 18/1991 (ECLI:IT:COST:1991:18)
Massima numero 16801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/91. REGIONE ABRUZZO - REATI EDILIZI - SPONTANEA DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO - ESTINZIONE DEL REATO PREVISTA CON LEGGE DELLA REGIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AGLI STRUMENTI URBANISTICI - INCIDENZA SULLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/91. REGIONE ABRUZZO - REATI EDILIZI - SPONTANEA DEMOLIZIONE DI MANUFATTO ABUSIVO - ESTINZIONE DEL REATO PREVISTA CON LEGGE DELLA REGIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELL'OPERA AGLI STRUMENTI URBANISTICI - INCIDENZA SULLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come gia' ritenuto dalla Corte, la legge 23 aprile 1985, n. 47 esclude che la spontanea demolizione delle opere abusive possa comportare di per se' l'estinzione del reato in quanto questa, in base agli artt. 13 e 22 della legge stessa, si verifica soltanto a seguito della positiva verifica della conformita' dell'opera agli strumenti urbanistiti. Percio' col prevedere che l'estinzione del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera indipendentemente dalla suddetta verifica, l'art. 10, nono comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1988, n. 52, modifica il regime penalistico, con incidenza su materia esclusa dalla potesta' legislativa regionale. Deve dunque essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nono comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, - Sugli artt. 13 e 22 della legge 23 aprile 1985, n. 47: S. n. 167/1989.
Come gia' ritenuto dalla Corte, la legge 23 aprile 1985, n. 47 esclude che la spontanea demolizione delle opere abusive possa comportare di per se' l'estinzione del reato in quanto questa, in base agli artt. 13 e 22 della legge stessa, si verifica soltanto a seguito della positiva verifica della conformita' dell'opera agli strumenti urbanistiti. Percio' col prevedere che l'estinzione del reato consegua alla spontanea demolizione dell'opera indipendentemente dalla suddetta verifica, l'art. 10, nono comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1988, n. 52, modifica il regime penalistico, con incidenza su materia esclusa dalla potesta' legislativa regionale. Deve dunque essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nono comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, - Sugli artt. 13 e 22 della legge 23 aprile 1985, n. 47: S. n. 167/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte