Sentenza 19/1991 (ECLI:IT:COST:1991:19)
Massima numero 16862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Titolo
SENT. 19/91 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE PER LE SOLE SOCIETA' COLLEGATE DICHIARATE FALLITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA E NON ANCHE PER QUELLE DICHIARATE FALLITE SUCCESSIVAMENTE - POSSIBILITA' DI ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE ATTRAVERSO UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
SENT. 19/91 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE PER LE SOLE SOCIETA' COLLEGATE DICHIARATE FALLITE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA E NON ANCHE PER QUELLE DICHIARATE FALLITE SUCCESSIVAMENTE - POSSIBILITA' DI ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE ATTRAVERSO UNA INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
Testo
Una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3, primo comma, del d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra gruppi di societa' collegate con societa' fiduciaria, e dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, comporterebbe una forzatura della lettera legislativa, tale da escludere che possa disattendersi l'interpretazione stretta della norma, secondo cui solo per i casi di fallimento dichiarato prima , e non anche per i casi di fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto, e' prevista, per le suddette societa', la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identita' di ratio, puo' infatti anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto da stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.
Una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3, primo comma, del d.l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata discriminazione tra gruppi di societa' collegate con societa' fiduciaria, e dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, comporterebbe una forzatura della lettera legislativa, tale da escludere che possa disattendersi l'interpretazione stretta della norma, secondo cui solo per i casi di fallimento dichiarato prima , e non anche per i casi di fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del decreto, e' prevista, per le suddette societa', la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva, fondata sull'identita' di ratio, puo' infatti anche superare la portata semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto da stravolgerne la struttura logico-sintattica complessiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte