Sentenza 19/1991 (ECLI:IT:COST:1991:19)
Massima numero 16863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Titolo
SENT. 19/91 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE, DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE PER LE SOLE SOCIETA' COLLEGATE DICHIARATE FALLITE PRIMA E NON ANCHE PER QUELLE DICHIARATE FALLITE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INADEGUATEZZA DEL TERTIUM COMPARATIONIS - IMPROPONIBILITA'.
SENT. 19/91 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE, DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE PER LE SOLE SOCIETA' COLLEGATE DICHIARATE FALLITE PRIMA E NON ANCHE PER QUELLE DICHIARATE FALLITE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INADEGUATEZZA DEL TERTIUM COMPARATIONIS - IMPROPONIBILITA'.
Testo
Pure ammessa l'applicabilita' del principio di eguaglianza anche alle persone giuridiche, non puo' contestarsi, in riferimento a tale principio, la legittimita' costituzionale della norma dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430 - che riguardo alle societa' collegate a societa' fiduciaria, dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa, per i casi di fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto, senza estenderla a quelli di fallimento dichiarato successivamente - assumendo a tertium comparationis l'art. 4, primo comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale non gia' "estende" la conversione (in procedura di amministrazione straordinaria) ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del decreto, ma, al contrario, la prevede solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa.
Pure ammessa l'applicabilita' del principio di eguaglianza anche alle persone giuridiche, non puo' contestarsi, in riferimento a tale principio, la legittimita' costituzionale della norma dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430 - che riguardo alle societa' collegate a societa' fiduciaria, dichiarate fallite prima che la societa' fiduciaria fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, prevede la conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa, per i casi di fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto, senza estenderla a quelli di fallimento dichiarato successivamente - assumendo a tertium comparationis l'art. 4, primo comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale non gia' "estende" la conversione (in procedura di amministrazione straordinaria) ai fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del decreto, ma, al contrario, la prevede solo per questi, e comunque regola una fattispecie diversa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte