Sentenza 19/1991 (ECLI:IT:COST:1991:19)
Massima numero 16864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Titolo
SENT. 19/91 C. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE LEGISLATIVA LIMITATA ALLE SOCIETA' COLLEGATE GIA' DICHIARATE FALLITE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 19/91 C. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - SOCIETA', CONTROLLANTI E CONTROLLATE DI SOCIETA' FIDUCIARIA, DICHIARATE FALLITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' FIDUCIARIA - CONVERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO IN PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PREVISIONE LEGISLATIVA LIMITATA ALLE SOCIETA' COLLEGATE GIA' DICHIARATE FALLITE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali, che e' stata alla base della disciplina legislativa della liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie, controllanti e controllate, e che ha indotto ad estendere alle societa' controllate la procedura della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430), si manifesta anche nel caso di dichiarazione di fallimento di societa' collegate posteriore all'entrata in vigore della disposizione legislativa, ma anteriore al provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. Ne deriva cosi' che non risponde al principio di ragionevolezza, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1 agosto 1986, n. 430, nella parte in cui limita la conversione in liquidazione coatta amministrativa ai soli fallimenti di societa' collegate gia' dichiarati al momento della propria entrata in vigore, non estendendola anche a quelli dichiarati successivamente, ma pur sempre prima del provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. ____________ N.B.: Nelle massime (A, B e C) redatte riguardo alla sentenza n. 19 del 1991 non rilevano le modifiche apportate al testo della motivazione della stessa con la ordinanza di correzione n. 155 del 1991.
L'esigenza di unificazione delle procedure concorsuali, che e' stata alla base della disciplina legislativa della liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie, controllanti e controllate, e che ha indotto ad estendere alle societa' controllate la procedura della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento (decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1 agosto 1986, n. 430), si manifesta anche nel caso di dichiarazione di fallimento di societa' collegate posteriore all'entrata in vigore della disposizione legislativa, ma anteriore al provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. Ne deriva cosi' che non risponde al principio di ragionevolezza, e va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo comma, del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1 agosto 1986, n. 430, nella parte in cui limita la conversione in liquidazione coatta amministrativa ai soli fallimenti di societa' collegate gia' dichiarati al momento della propria entrata in vigore, non estendendola anche a quelli dichiarati successivamente, ma pur sempre prima del provvedimento di liquidazione della societa' fiduciaria. ____________ N.B.: Nelle massime (A, B e C) redatte riguardo alla sentenza n. 19 del 1991 non rilevano le modifiche apportate al testo della motivazione della stessa con la ordinanza di correzione n. 155 del 1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte