Sentenza 20/1991 (ECLI:IT:COST:1991:20)
Massima numero 16796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
11/01/1991; Decisione del
11/01/1991
Deposito del 18/01/1991; Pubblicazione in G. U. 23/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16794
Titolo
SENT. 20/91 B. PENSIONI - PENSIONI INPS - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - QUOTA AGGIUNTIVA FISSA - NON CUMULABILITA' CON LA RETRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE DA TERZI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 20/91 B. PENSIONI - PENSIONI INPS - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - QUOTA AGGIUNTIVA FISSA - NON CUMULABILITA' CON LA RETRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE DA TERZI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La non cumulabilita' della quota aggiuntiva fissa, corrisposta sui trattamenti pensionistici ai fini della perequazione automatica, con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi non determina disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non e' prevista alcuna decurtazione della pensione, poiche' la diversita' dei trattamenti trova adeguata e razionale giustificazione (v. massima A) nella stessa diversita' dei rapporti che danno causa al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione. Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio dalla natura e dalla stessa finalita' delle quote aggiuntive e, concretandosi in trattamenti relativi alla contingenza, sono, in sostanza, gia' erogate al lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennita' o di trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce alcunche' di simile. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 16 legge 21 dicembre 1978, n. 843 come modificato dall'art. 14 decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33).
La non cumulabilita' della quota aggiuntiva fissa, corrisposta sui trattamenti pensionistici ai fini della perequazione automatica, con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi non determina disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi per i quali non e' prevista alcuna decurtazione della pensione, poiche' la diversita' dei trattamenti trova adeguata e razionale giustificazione (v. massima A) nella stessa diversita' dei rapporti che danno causa al reddito percepito dal pensionato oltre la pensione. Inoltre, nella specie, la differente disciplina deriva proprio dalla natura e dalla stessa finalita' delle quote aggiuntive e, concretandosi in trattamenti relativi alla contingenza, sono, in sostanza, gia' erogate al lavoratore alle dipendenze di terzi sotto forma di indennita' o di trattamenti analoghi, mentre il lavoratore autonomo non percepisce alcunche' di simile. (Non fondatezza della questione di legittimita' cosituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 16 legge 21 dicembre 1978, n. 843 come modificato dall'art. 14 decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte