Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16865  16867  16869  16870  16873  16875


Titolo
SENT. 21/91 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - DISCIPLINA - PRINCIPI ED ESIGENZE A CUI SI CONNETTE - CONSEGUENTI CARATTERISTICHE - PREVALENTE ACCENTRAMENTO DI COMPETENZE - GIUSTIFICAZIONE - CONSIDERAZIONE DELLE AUTONOMIE - RELATIVA INADEGUATEZZA.

Testo
La disciplina del procedimento di formazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radio diffusione e' pervasa da una forte caratterizzazione unitaria, connessa all'attuazione del valore costituzionale di una pubblica informazione la piu' estesa possibile e la piu' aperta al pluralismo delle fonti nell'intero territorio nazionale, in quanto condizione di effettivita' dello stesso principio democratico. Caratterizzazione unitaria che risponde non soltanto all'esigenza - collegata al principio di eguaglianza - che tale valore primario sia attuato secondo criteri uniformi nell'intero territorio nazionale, ma anche a quella che sia assicurato lo sfruttamento ottimale, e, a tale scopo coordinato, dell'etere, (e cosi' delle radiofrequenze) secondo criteri tecnici idonei, anche in relazione agli impegni internazionali e comunitari. Tuttavia, se cio' spiega l'affidamento dell'intera operazione alla competenza dell'autorita' centrale, in tale costruzione normativa la valutazione delle caratteristiche del territorio e quindi delle esigenze delle autonomie, pur non essendo del tutto obliterata, svela una certa inadeguatezza, (particolarmente nei confronti delle autonomie speciali alle quali il governo del territorio e la tutela del paesaggio sono affidati in via esclusiva, al pari di altre attribuzioni previste dall'art. 8 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige) la' dove non attribuisce ad esse una partecipazione di maggior peso per quel che concerne la localizzazione degli impianti (v. massime seguenti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte