Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 21/91 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - DISCIPLINA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 21/91 C. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - DISCIPLINA - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - INTESA CON LE PROVINCE AUTONOME - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La regolamentazione del procedimento di formazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, implicando, tra l'altro, l'individuazione delle aree di servizio degli impianti e la localizzazione degli stessi, incide sul governo provinciale del territorio mediante l'imposto adeguamento dei piani territoriali di coordinamento preesistenti o la imposta adozione di appositi piani, nonche' mediante l'imposto adeguamento degli strumenti urbanistici comunali senza effettiva partecipazione delle Province autonome. Anche se tali enti possono far sentire la loro voce sotto forma di pareri e di proposte in ordine ai bacini di utenza, la loro autonomia, tuttavia, risulta ingiustificatamente compressa se alle medesime non sia riconosciuto un potere di maggiore intensita' e forza in ordine alla localizzazione degli impianti. Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo l'art. 3, quattordicesimo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui non prevede per tale localizzazione l'intesa, nei sensi di cui in motivazione (v. massima D), tra lo Stato e le Province autonome.
La regolamentazione del procedimento di formazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, implicando, tra l'altro, l'individuazione delle aree di servizio degli impianti e la localizzazione degli stessi, incide sul governo provinciale del territorio mediante l'imposto adeguamento dei piani territoriali di coordinamento preesistenti o la imposta adozione di appositi piani, nonche' mediante l'imposto adeguamento degli strumenti urbanistici comunali senza effettiva partecipazione delle Province autonome. Anche se tali enti possono far sentire la loro voce sotto forma di pareri e di proposte in ordine ai bacini di utenza, la loro autonomia, tuttavia, risulta ingiustificatamente compressa se alle medesime non sia riconosciuto un potere di maggiore intensita' e forza in ordine alla localizzazione degli impianti. Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo l'art. 3, quattordicesimo comma, l. 6 agosto 1990 n. 223, nella parte in cui non prevede per tale localizzazione l'intesa, nei sensi di cui in motivazione (v. massima D), tra lo Stato e le Province autonome.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 690
art. 0