Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 21/91 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - INTESA TRA STATO E PROVINCE AUTONOME - QUALIFICAZIONE - LIMITI.
SENT. 21/91 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - INTESA TRA STATO E PROVINCE AUTONOME - QUALIFICAZIONE - LIMITI.
Testo
Di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze ed allo sfruttamento ottimale delle stesse, l'intesa fra Stato e Province autonome non puo' essere concepita in senso "forte", e cioe' nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e quindi al soddisfacimento degli interessi anzidetti. Le fasi attinenti al contatto con le autonomie si deve, pero', articolare, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilita' e bilateralita', il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle Province), in modo da prestarsi a una piu' agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e a una piu' informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro competente.
Di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e realizzazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze ed allo sfruttamento ottimale delle stesse, l'intesa fra Stato e Province autonome non puo' essere concepita in senso "forte", e cioe' nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento e quindi al soddisfacimento degli interessi anzidetti. Le fasi attinenti al contatto con le autonomie si deve, pero', articolare, per quel che concerne lo specifico punto della localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che superi, per la sua flessibilita' e bilateralita', il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle Province), in modo da prestarsi a una piu' agevole espressione delle esigenze dell'autonomia e a una piu' informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro competente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte