Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 21/91 E. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIO FREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - ADEGUAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - OBBLIGO DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 21/91 E. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIO FREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - ADEGUAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - OBBLIGO DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'imposizione alle Regioni e alle Province autonome dell'obbligo di adeguare i piani territoriali o di adottare specifici piani territoriali per conformarsi alle indicazioni del piano di assegnazione concernenti la localizzazione degli impianti e l'imposizione ai comuni dell'obbligo conseguenziale di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento adeguati o specificamente adottati (salva, in caso di inadempimento, l'equivalenza ex " lege " delle indicazioni ivi contenute a variante degli strumenti senza bisogno di autorizzazione regionale o provinciale) trovano la loro giustificazione nel preminente interesse all'attuazione del valore primario dell'informazione radiotelevisiva, e quindi alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione che a tal fine e' preordinato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 10, 17, 22; 9, n. 10; 14, primo comma; 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, degli artt. 3 e 4 della legge n. 223 del 1990).
L'imposizione alle Regioni e alle Province autonome dell'obbligo di adeguare i piani territoriali o di adottare specifici piani territoriali per conformarsi alle indicazioni del piano di assegnazione concernenti la localizzazione degli impianti e l'imposizione ai comuni dell'obbligo conseguenziale di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento adeguati o specificamente adottati (salva, in caso di inadempimento, l'equivalenza ex " lege " delle indicazioni ivi contenute a variante degli strumenti senza bisogno di autorizzazione regionale o provinciale) trovano la loro giustificazione nel preminente interesse all'attuazione del valore primario dell'informazione radiotelevisiva, e quindi alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione che a tal fine e' preordinato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 10, 17, 22; 9, n. 10; 14, primo comma; 16, primo comma, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, degli artt. 3 e 4 della legge n. 223 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte