Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 21/91 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIO FREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - ADEGUAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - OMESSO ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONGRUO PREAVVISO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 21/91 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIO FREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - ADEGUAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - OMESSO ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONGRUO PREAVVISO - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Pur in concorso del preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze, il principio di leale cooperazione nei rapporti fra Stato e autonomie esige che alle Province autonome, in considerazione della loro competenza primaria in tema di governo del territorio, sia dato congruo preavviso in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa impugnata in caso di mancata ottemperanza da parte della stessa dell'obbligo di adeguamento dei piani territoriali e per i comuni di adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento sopra citati e specificamente adottati. La congruita', tuttavia, va valutata tenendo conto dell'indicato preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione e pertanto, entro questi limiti, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, diciannovesimo comma, l. 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Pur in concorso del preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze, il principio di leale cooperazione nei rapporti fra Stato e autonomie esige che alle Province autonome, in considerazione della loro competenza primaria in tema di governo del territorio, sia dato congruo preavviso in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa impugnata in caso di mancata ottemperanza da parte della stessa dell'obbligo di adeguamento dei piani territoriali e per i comuni di adeguamento degli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento sopra citati e specificamente adottati. La congruita', tuttavia, va valutata tenendo conto dell'indicato preminente interesse alla sollecita realizzazione del piano di assegnazione e pertanto, entro questi limiti, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, diciannovesimo comma, l. 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 22
Altri parametri e norme interposte