Sentenza 21/1991 (ECLI:IT:COST:1991:21)
Massima numero 16875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16865  16866  16867  16869  16870  16873


Titolo
SENT. 21/91 G. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - ESPROPRIAZIONI - PREVISIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI PRIVATI DI RADIODIFFUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORMA (FINE DI INTERESSE PUBBLICO DELL'ESPROPRIAZIONE) NON DIRETTA ALLA GARANZIA DI COMPETENZE DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'impugnazione in via principale delle leggi nazionali e' data alle Regioni e alle Province autonome solo per far valere la lesione di proprie competenze costituzionalmente garantite (art. 2, primo comma, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 4, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte