Sentenza 22/1991 (ECLI:IT:COST:1991:22)
Massima numero 16805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16811
Titolo
SENT. 22/91 A. REATI MILITARI - NORMAZIONE - ADOZIONE DEL CRITERIO DI "INTEGRALITA'" DEL DIRITTO PENALE MILITARE E APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SPECIALE - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.
SENT. 22/91 A. REATI MILITARI - NORMAZIONE - ADOZIONE DEL CRITERIO DI "INTEGRALITA'" DEL DIRITTO PENALE MILITARE E APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SPECIALE - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.
Testo
Secondo un indirizzo nettamente prevalente - anche se non esclusivo - nelle modifiche apportate al codice penale militare di pace dalla legge 26 novembre 1985, n. 689, e costante nelle pronunce in materia della Corte costituzionale, l'adozione del criterio della "integralita'" del diritto penale militare - criterio che si caratterizza per una piena autonomia di principi rispetto al diritto penale comune - e, di conseguenza, l'applicabilita' della disciplina speciale, si giustifica solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obiettivamente" militari, cioe' lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione, e quindi solo per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione faccia venire in gioco il bene della disciplina e la rilevanza del rapporto gerarchico. Non si giustifica, invece, quando, in fatti commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare (v. massima B) tale obiettivita' manchi o sia, perlomeno, assai evanescente. - S. nn. 26/1979, 173/1984, 213/1984, 102/1985, 126/1985 e 278/1990.
Secondo un indirizzo nettamente prevalente - anche se non esclusivo - nelle modifiche apportate al codice penale militare di pace dalla legge 26 novembre 1985, n. 689, e costante nelle pronunce in materia della Corte costituzionale, l'adozione del criterio della "integralita'" del diritto penale militare - criterio che si caratterizza per una piena autonomia di principi rispetto al diritto penale comune - e, di conseguenza, l'applicabilita' della disciplina speciale, si giustifica solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obiettivamente" militari, cioe' lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione, e quindi solo per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione faccia venire in gioco il bene della disciplina e la rilevanza del rapporto gerarchico. Non si giustifica, invece, quando, in fatti commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare (v. massima B) tale obiettivita' manchi o sia, perlomeno, assai evanescente. - S. nn. 26/1979, 173/1984, 213/1984, 102/1985, 126/1985 e 278/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte