Sentenza 22/1991 (ECLI:IT:COST:1991:22)
Massima numero 16811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16805
Titolo
SENT. 22/91 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA E MINACCIA - INGIURIE AD INFERIORE E VIOLENZA CONTRO INFERIORE - CONFIGURABILITA' DI TALI REATI ANCHE IN FATTI COMMESSI PER CAUSE ESTRANEE AL SERVIZIO E ALLA DISCIPLINA MILITARE MA IN LUOGO MILITARE - CONSEGUENTE APPLICAZIONE, PERCIO' SOLO, DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU' SEVERO PREVISTO DALLA NORMATIVA SPECIALE PER I REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 22/91 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA E MINACCIA - INGIURIE AD INFERIORE E VIOLENZA CONTRO INFERIORE - CONFIGURABILITA' DI TALI REATI ANCHE IN FATTI COMMESSI PER CAUSE ESTRANEE AL SERVIZIO E ALLA DISCIPLINA MILITARE MA IN LUOGO MILITARE - CONSEGUENTE APPLICAZIONE, PERCIO' SOLO, DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIU' SEVERO PREVISTO DALLA NORMATIVA SPECIALE PER I REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non puo' ritenersi conforme a Costituzione che solo perche' commessi in "luoghi militari" - come in forza dell'art. 199 c.p.m.p., avviene nel caso di specie - a reati come quelli di percosse, lesioni, ingiuria o minaccia fra militari, che altrimenti - avendo cause estranee al servizio e alla disciplina militare e non ricorrendo alcuna delle altre circostanze previste nello stesso articolo - ricadrebbero sotto la normativa dei reati contro la persona (artt. da 222 a 229 c.p.m.p.) si applichino le norme, per piu' versi assai piu' severe, previste, per la insubordinazione e l'abuso di autorita' (artt. 186 e 191 c.p.m.p.), in quanto reati contro la disciplina militare. Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignita' che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr. l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382). Inoltre le pesanti deroghe al principio di proporzione tra fatto e pena, che l'applicazione della disciplina speciale comporta, non possono dirsi assistite da adeguate ragioni giustificative, ed urtano percio' contro il principio di uguaglianza. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "o in luoghi militari". - S. nn. 26/1979, 103/1982.
Non puo' ritenersi conforme a Costituzione che solo perche' commessi in "luoghi militari" - come in forza dell'art. 199 c.p.m.p., avviene nel caso di specie - a reati come quelli di percosse, lesioni, ingiuria o minaccia fra militari, che altrimenti - avendo cause estranee al servizio e alla disciplina militare e non ricorrendo alcuna delle altre circostanze previste nello stesso articolo - ricadrebbero sotto la normativa dei reati contro la persona (artt. da 222 a 229 c.p.m.p.) si applichino le norme, per piu' versi assai piu' severe, previste, per la insubordinazione e l'abuso di autorita' (artt. 186 e 191 c.p.m.p.), in quanto reati contro la disciplina militare. Nel necessario bilanciamento tra le esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va informato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento trasmoda in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti violato, senza sufficienti ragioni, il principio di pari dignita' che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti tra militari che si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito privato (cfr. l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382). Inoltre le pesanti deroghe al principio di proporzione tra fatto e pena, che l'applicazione della disciplina speciale comporta, non possono dirsi assistite da adeguate ragioni giustificative, ed urtano percio' contro il principio di uguaglianza. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alle parole: "o in luoghi militari". - S. nn. 26/1979, 103/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte