Sentenza 23/1991 (ECLI:IT:COST:1991:23)
Massima numero 16834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16835  16836  16837  16838  16839


Titolo
SENT. 23/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN ASPETTI NON OGGETTO DI CENSURA - VALUTAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - LEGGE SUL DIVORZIO - ATTRIBUZIONE DEL 40% DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ALL'EX CONIUGE.

Testo
L'accertamento dell'ambito di applicazione della norma impugnata sotto aspetti che non costituiscano oggetto di censura e' riservato ai giudici comuni, trattandosi di questione meramente interpretativa. Non spetta percio' alla Corte valutare se ai fini dell'applicabilita' nel giudizio principale della disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, sia sufficiente - come ritenuto nel caso di specie dal giudice a quo - che l'indennita' sia percepita dopo la sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in giudicato in data anteriore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte