Sentenza 23/1991 (ECLI:IT:COST:1991:23)
Massima numero 16835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16834  16836  16837  16838  16839


Titolo
SENT. 23/91 B. MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - DETERMINAZIONE CON LEGGE, NELLA MISURA DEL 40%, ANZICHE' IN BASE A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - IPOTESI DI QUESTIONE FORMULATA UN TAL SENSO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sul terreno della legittimita' costituzionale, la disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio, introdotta con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, non sembra censurabile sotto il profilo - non dedotto, peraltro, nel caso di specie dal giudice a quo - della mancata sostituzione, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennita', di una determinazione della sua misura in base ad una valutazione discrezionale del giudice, in quanto piu' idonea a cogliere le particolarita' dei singoli casi concreti. Non puo' infatti dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto all'indennita' e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita' di indirizzi giurisprudenziali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte