Sentenza 23/1991 (ECLI:IT:COST:1991:23)
Massima numero 16835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 23/91 B. MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - DETERMINAZIONE CON LEGGE, NELLA MISURA DEL 40%, ANZICHE' IN BASE A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - IPOTESI DI QUESTIONE FORMULATA UN TAL SENSO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 23/91 B. MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - DETERMINAZIONE CON LEGGE, NELLA MISURA DEL 40%, ANZICHE' IN BASE A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - IPOTESI DI QUESTIONE FORMULATA UN TAL SENSO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sul terreno della legittimita' costituzionale, la disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio, introdotta con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, non sembra censurabile sotto il profilo - non dedotto, peraltro, nel caso di specie dal giudice a quo - della mancata sostituzione, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennita', di una determinazione della sua misura in base ad una valutazione discrezionale del giudice, in quanto piu' idonea a cogliere le particolarita' dei singoli casi concreti. Non puo' infatti dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto all'indennita' e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita' di indirizzi giurisprudenziali.
Sul terreno della legittimita' costituzionale, la disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio, introdotta con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, non sembra censurabile sotto il profilo - non dedotto, peraltro, nel caso di specie dal giudice a quo - della mancata sostituzione, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennita', di una determinazione della sua misura in base ad una valutazione discrezionale del giudice, in quanto piu' idonea a cogliere le particolarita' dei singoli casi concreti. Non puo' infatti dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto all'indennita' e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita' di indirizzi giurisprudenziali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte