Sentenza 23/1991 (ECLI:IT:COST:1991:23)
Massima numero 16837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 23/91 D. - MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE (40%) SPETTANTE ALL'ALTRO EX CONIUGE - CONDIZIONI - NATURA - CRITERIO DI RIFERIMENTO: DURATA DEL MATRIMONIO NON DELLA CONVIVENZA - FINI ASSISTENZIALISTICI - CONSIDERAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CONIUGE ALLA VITA FAMILIARE - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 23/91 D. - MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE (40%) SPETTANTE ALL'ALTRO EX CONIUGE - CONDIZIONI - NATURA - CRITERIO DI RIFERIMENTO: DURATA DEL MATRIMONIO NON DELLA CONVIVENZA - FINI ASSISTENZIALISTICI - CONSIDERAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CONIUGE ALLA VITA FAMILIARE - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il legislatore, nell'attribuire all'ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota (40%) dell'indennita' di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro ex coniuge, si e' ispirato sia ai criteri assistenzialistici evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto, a criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. A motivo della valorizzazione di tale criterio sta la considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di se' oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale. Conseguentemente il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune va valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'istaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, cio' specie nel caso in cui il coniuge piu' debole sia quello cui sono affidati i figli. Pertanto e' ragionevole che il legislatore abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza. (Non fondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74).
Il legislatore, nell'attribuire all'ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota (40%) dell'indennita' di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro ex coniuge, si e' ispirato sia ai criteri assistenzialistici evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto, a criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. A motivo della valorizzazione di tale criterio sta la considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di se' oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale. Conseguentemente il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune va valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'istaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, cio' specie nel caso in cui il coniuge piu' debole sia quello cui sono affidati i figli. Pertanto e' ragionevole che il legislatore abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza. (Non fondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte