Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante - Regolamento di attuazione - Requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing - Omesso riferimento alla disciplina paesaggistica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, che, nel conferire alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, indica i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing, omettendo ogni riferimento alla disciplina paesaggistica. La disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta non potrà apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio. Proprio per tale ragione, essa "tace" su un profilo che esula dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non avrebbe nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti per i quali è ammesso l'apprezzamento della Regione.