Sentenza 23/1991 (ECLI:IT:COST:1991:23)
Massima numero 16839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16834  16835  16836  16837  16838


Titolo
SENT. 23/91 F. - MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SPETTANZA, IN PERCENTUALE, ANCHE ALL'EX CONIUGE - INCOMPATIBILITA' CON LA FUNZIONE PREVIDENZIALE DELL'INDENNITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Se l'indennita' di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza di questo, il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla formazione di tale trattamento, e', per questa parte, legittimato a fruirne. L'indennita' di fine rapporto, invero, assolve anche nei confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente previdenziale che le e' propria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto con l'art. 16 legge 6 marzo 1987 n. 74).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte