Sentenza 24/1991 (ECLI:IT:COST:1991:24)
Massima numero 16816
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 24/91. REGIONI IN GENERE - TESORERIE - ENTI E ORGANISMI REGIONALI - PASSAGGIO AD UN SISTEMA DI TESORERIA UNICA CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RISERVA DI LEGGE E DI AUTONOMIA FINANZIARIA - ANNULLAMENTO DEL RELATIVO DECRETO 'IN PARTE QUA'.

Testo
Il trasferimento stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di enti e organismi regionali dall'una all'altra delle tabelle annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici, con conseguente passaggio da un sistema di coordinamento finanziario all'accentramento finanziario contabile (c.d. tesoreria unica), con un regime cioe' di tesorerie puramente nominali perche' ricondotte a meri agenti del tesoriere unico statale, e' invasivo delle competenze regionali ledendone in particolare l'autonomia finanziaria. A tanto osta infatti il disposto dell'art. 119, primo comma, Cost., che demanda alla legge e non, quindi, ad un mero atto dell'Esecutivo, le scelte atte a modificare, con plausibile coerenza, il sistema in questione, e trova conferma nella legge 19 maggio 1971, n. 335, nonche', per quanto riguarda la Regione Toscana (ricorrente nel caso di specie) nell'art. 53 della legge di approvazione dello statuto regionale 22 maggio 1971, n. 343. Non spetta quindi allo Stato modificare, con le modalita' di cui al d.P.C.M. 2 luglio 1990, l'indicazione "Consorzi e associazioni di comuni e di province" in "Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni" (art. 2) e l'indicazione "Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto" in "Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici" (art.3), e per l'effetto e' annullato il detto decreto nella parte relativa. - S. nn. 243/1985 e 244/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte