Sentenza 25/1991 (ECLI:IT:COST:1991:25)
Massima numero 16817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16818
Titolo
SENT. 25/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI PRIVATE - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI COSTITUZIONE.
SENT. 25/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI PRIVATE - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI COSTITUZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve dichiararsi la irricevibilita' dell'atto di costituzione (nella specie dell' I.N.A.D.E.L.) depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve dichiararsi la irricevibilita' dell'atto di costituzione (nella specie dell' I.N.A.D.E.L.) depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3