Sentenza 25/1991 (ECLI:IT:COST:1991:25)
Massima numero 16818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16817
Titolo
SENT. 25/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'I.N.A.I.L. TRANSITATI ALLE UU.SS.LL. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO - POSSIBILITA' DI OPTARE PER IL SISTEMA DI CALCOLO PIU' FAVOREVOLE, MA NON, INVECE, DI RICHIEDERE EX POST LA RILIQUIDAZIONE DELL'ANZIDETTO TRATTAMENTO OVE, ALLA LUCE DI GIURISPRUDENZA SUCCESSIVAMENTE CONSOLIDATASI, IL SISTEMA DI CALCOLO PRESCELTO RISULTI MENO FAVOREVOLE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 25/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'I.N.A.I.L. TRANSITATI ALLE UU.SS.LL. - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO - POSSIBILITA' DI OPTARE PER IL SISTEMA DI CALCOLO PIU' FAVOREVOLE, MA NON, INVECE, DI RICHIEDERE EX POST LA RILIQUIDAZIONE DELL'ANZIDETTO TRATTAMENTO OVE, ALLA LUCE DI GIURISPRUDENZA SUCCESSIVAMENTE CONSOLIDATASI, IL SISTEMA DI CALCOLO PRESCELTO RISULTI MENO FAVOREVOLE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non e' in potere della Corte costituzionale pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - nell'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura di costituzionalita', in riferimento al principio di eguaglianza, non si deduca un tertium comparationis rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ma si chieda invece un intervento additivo diretto a modificare la struttura della norma, cosi' come interpretata dal giudice a quo, ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non completate. In tal modo infatti si chiede alla Corte di determinare profili normativi con la determinazione di fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non e' in potere della Corte costituzionale pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - nell'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura di costituzionalita', in riferimento al principio di eguaglianza, non si deduca un tertium comparationis rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ma si chieda invece un intervento additivo diretto a modificare la struttura della norma, cosi' come interpretata dal giudice a quo, ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non completate. In tal modo infatti si chiede alla Corte di determinare profili normativi con la determinazione di fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte