Sentenza 26/1991 (ECLI:IT:COST:1991:26)
Massima numero 16871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 26/91 B. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - LEGGE COMPORTANTE NUOVA SPESA IMPUTATA GENERICAMENTE AL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - POSSIBILITA' DI RINVIO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI ALLA LEGGE ANNUALE DI BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 26/91 B. REGIONE SICILIA - SANITA' PUBBLICA - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UTENTE DEL SERVIZIO SANITARIO E ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI - LEGGE COMPORTANTE NUOVA SPESA IMPUTATA GENERICAMENTE AL FONDO SANITARIO NAZIONALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - POSSIBILITA' DI RINVIO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI ALLA LEGGE ANNUALE DI BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio, gia' affermato per le Regioni a Statuto ordinario, in base al quale va riconosciuto compatibile con l'art. 81, quarto comma, Cost. il fatto che una Regione rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, puo' valere anche nei confronti della Regione Sicilia, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilita' risulta disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che consente la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge quadro statale (l. 19 maggio 1976, n. 335) consistente appunto nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 legge Regione Sicilia 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 331/1988.
Il principio, gia' affermato per le Regioni a Statuto ordinario, in base al quale va riconosciuto compatibile con l'art. 81, quarto comma, Cost. il fatto che una Regione rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, puo' valere anche nei confronti della Regione Sicilia, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilita' risulta disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che consente la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge quadro statale (l. 19 maggio 1976, n. 335) consistente appunto nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 legge Regione Sicilia 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 331/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte