Sentenza 27/1991 (ECLI:IT:COST:1991:27)
Massima numero 16874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 27/91 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORE FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE, SECONDO LA LEGGE ITALIANA, SOLO PER L'ALTRO - EFFETTO OSTATIVO DELLA NORMA ALLA DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI - GIUDIZIO ESPRESSO IN TAL SENSO IN PUNTO DI RILEVANZA DAL GIUDICE A QUO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 27/91 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORE FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE, SECONDO LA LEGGE ITALIANA, SOLO PER L'ALTRO - EFFETTO OSTATIVO DELLA NORMA ALLA DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI - GIUDIZIO ESPRESSO IN TAL SENSO IN PUNTO DI RILEVANZA DAL GIUDICE A QUO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Non puo' la Corte costituzionale valutare se dalla norma dell'art. 44, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in virtu' della quale, anche in mancanza di accertato stato di abbandono (artt. 7 e segg. stessa legge) il minore che sia figlio biologico di uno dei coniugi (cioe' da lui generato) puo' essere adottato, ma soltanto dall'altro, sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante, ai sensi dell'art. 797, n. 7, cod. proc. civ., nella nozione di ordine pubblico, trattandosi di questione eminentemente interpretativa e per di piu' riferita a un concetto (come quello di "ordine pubblico" nella indicata disposizione del codice) assai elastico ed indeterminato. Ne' puo', quindi, la Corte sindacare il giudizio espresso dal giudice 'a quo' col ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della suddetta disposizione dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983, in quanto ostativa alla richiesta delibazione di un provvedimento straniero (nella specie svizzero) con il quale, nel caso suddetto, e' stata pronunciata l'adozione da parte di entrambi i coniugi.
Non puo' la Corte costituzionale valutare se dalla norma dell'art. 44, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in virtu' della quale, anche in mancanza di accertato stato di abbandono (artt. 7 e segg. stessa legge) il minore che sia figlio biologico di uno dei coniugi (cioe' da lui generato) puo' essere adottato, ma soltanto dall'altro, sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante, ai sensi dell'art. 797, n. 7, cod. proc. civ., nella nozione di ordine pubblico, trattandosi di questione eminentemente interpretativa e per di piu' riferita a un concetto (come quello di "ordine pubblico" nella indicata disposizione del codice) assai elastico ed indeterminato. Ne' puo', quindi, la Corte sindacare il giudizio espresso dal giudice 'a quo' col ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della suddetta disposizione dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983, in quanto ostativa alla richiesta delibazione di un provvedimento straniero (nella specie svizzero) con il quale, nel caso suddetto, e' stata pronunciata l'adozione da parte di entrambi i coniugi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte