Sentenza 27/1991 (ECLI:IT:COST:1991:27)
Massima numero 16877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Titolo
SENT. 27/91 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEL FIGLIO DEL CONIUGE - PRESUPPOSTI ED EFFETTI - DISCIPLINA (AUTONOMA) PREVISTA - ADOZIONE NON PIENAMENTE LEGITTIMANTE - CASI PARTICOLARI - FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - ADOZIONE CONSENTITA SOLO DA PARTE DELL'ALTRO E NON DI ENTRAMBI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITA' FAMILIARE E DI PARITA' MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 27/91 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEL FIGLIO DEL CONIUGE - PRESUPPOSTI ED EFFETTI - DISCIPLINA (AUTONOMA) PREVISTA - ADOZIONE NON PIENAMENTE LEGITTIMANTE - CASI PARTICOLARI - FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - ADOZIONE CONSENTITA SOLO DA PARTE DELL'ALTRO E NON DI ENTRAMBI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITA' FAMILIARE E DI PARITA' MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unita' familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parita' morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parita' fra essi e' assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potesta' sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.
Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unita' familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parita' morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parita' fra essi e' assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potesta' sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte