Ordinanza 28/1991 (ECLI:IT:COST:1991:28)
Massima numero 16802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 28/91. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - MAGGIORAZIONE A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1989 PER I TITOLARI DI PRENSIONE ANTERIORE AL 7 MARZO 1968, ATTRIBUITA INVECE AI TITOLARI DI PENSIONE POSTERIORE AL 7 MARZO 1968 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1985 - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PENSIONATI - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 28/91. PENSIONI - PENSIONI I.N.P.S. - MAGGIORAZIONE A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI - RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 1989 PER I TITOLARI DI PRENSIONE ANTERIORE AL 7 MARZO 1968, ATTRIBUITA INVECE AI TITOLARI DI PENSIONE POSTERIORE AL 7 MARZO 1968 CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 1985 - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PENSIONATI - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione - del tutto analoga ad altre gia' dichiarate infondate, e successivamente manifestamente infondate - in quanto non puo' giudicarsi irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1 gennaio 1989 senza estenderla retroattivamente, e perche' i nuovi argomenti prospettati non persuadono a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si configuri come una fase autonoma del graduale processo di perequazione - nel godimento di forme, pur diverse, di benefici premiali - di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi equiparate o equiparabili. - S. n. 101/1990, O. n. 414/1990.
Manifesta infondatezza della questione - del tutto analoga ad altre gia' dichiarate infondate, e successivamente manifestamente infondate - in quanto non puo' giudicarsi irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1 gennaio 1989 senza estenderla retroattivamente, e perche' i nuovi argomenti prospettati non persuadono a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si configuri come una fase autonoma del graduale processo di perequazione - nel godimento di forme, pur diverse, di benefici premiali - di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi equiparate o equiparabili. - S. n. 101/1990, O. n. 414/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte