Ordinanza 29/1991 (ECLI:IT:COST:1991:29)
Massima numero 16803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16804
Titolo
ORD. 29/91 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN CASO DI SOCCOMBENZA - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE MA CON ASSOGGETTAMENTO DEL SOLO CONTRIBUENTE, IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO, E NON ANCHE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO, AD ULTERIORE ESBORSO (A TITOLO DI MAGGIORE PENA PECUNIARIA) - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 29/91 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN CASO DI SOCCOMBENZA - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE MA CON ASSOGGETTAMENTO DEL SOLO CONTRIBUENTE, IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO, E NON ANCHE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO, AD ULTERIORE ESBORSO (A TITOLO DI MAGGIORE PENA PECUNIARIA) - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' la pena pecuniaria cui, nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, va assoggettato il ricorrente in caso di soccombenza, costituisce un'obbligazione civile accessoria al debito di imposta, ispirata alla duplice finalita' di reprimere gli illeciti tributari e prevenirne la commissione di altri, e alla quale non puo' essere riconosciuta natura di rimborso delle spese processuali, appare ragionevole che, l'Amministrazione finanziaria sia esclusa, in caso di soccombenza, dal pagamento di tale pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Poiche' la pena pecuniaria cui, nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, va assoggettato il ricorrente in caso di soccombenza, costituisce un'obbligazione civile accessoria al debito di imposta, ispirata alla duplice finalita' di reprimere gli illeciti tributari e prevenirne la commissione di altri, e alla quale non puo' essere riconosciuta natura di rimborso delle spese processuali, appare ragionevole che, l'Amministrazione finanziaria sia esclusa, in caso di soccombenza, dal pagamento di tale pena pecuniaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte