Sentenza 30/1991 (ECLI:IT:COST:1991:30)
Massima numero 16829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16830
Titolo
SENT. 30/91 A. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - EQUO INDENNIZZO - CALCOLO SULLA BASE DELLO STIPENDIO INIZIALE DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ANCHE PER IL MAGISTRATO CHE FRUISCE DI STIPENDIO SUPERIORE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI DIPENDENTI STATALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 30/91 A. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - EQUO INDENNIZZO - CALCOLO SULLA BASE DELLO STIPENDIO INIZIALE DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ANCHE PER IL MAGISTRATO CHE FRUISCE DI STIPENDIO SUPERIORE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEI DIPENDENTI STATALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non introduce una ingiustificata disparita' di trattamento della categoria dei magistrati rispetto alla generalita' dei dipendenti statali - la previsione dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo cui l'equo indennizzo riconosciuto al magistrato che fruisce di stipendio superiore a quello di consigliere di cassazione va calcolato sulla base dello stipendio iniziale del magistrato di cassazione, anziche' sulla base del piu' elevato stipendio percepito al momento della liquidazione: tale disciplina non solo dispone un trattamento nel suo complesso piu' vantaggioso, per la categoria dei magistrati, sulla base della particolare posizione e dello speciale statuto riconosciuti alla magistratura, ma appare altresi' attagliarsi precipuamente ai magistrati, che secondo il dettato costituzionale si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni. La norma, peraltro, trova puntuali corrispondenze nella disciplina, prevista dal quinto comma dello stesso art. 154, per corpi professionali (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) provvisti anch'essi, come i magistrati, di uno statuto particolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non introduce una ingiustificata disparita' di trattamento della categoria dei magistrati rispetto alla generalita' dei dipendenti statali - la previsione dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo cui l'equo indennizzo riconosciuto al magistrato che fruisce di stipendio superiore a quello di consigliere di cassazione va calcolato sulla base dello stipendio iniziale del magistrato di cassazione, anziche' sulla base del piu' elevato stipendio percepito al momento della liquidazione: tale disciplina non solo dispone un trattamento nel suo complesso piu' vantaggioso, per la categoria dei magistrati, sulla base della particolare posizione e dello speciale statuto riconosciuti alla magistratura, ma appare altresi' attagliarsi precipuamente ai magistrati, che secondo il dettato costituzionale si distinguono tra loro soltanto per diversita' di funzioni. La norma, peraltro, trova puntuali corrispondenze nella disciplina, prevista dal quinto comma dello stesso art. 154, per corpi professionali (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) provvisti anch'essi, come i magistrati, di uno statuto particolare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte