Sentenza 30/1991 (ECLI:IT:COST:1991:30)
Massima numero 16830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:  16829


Titolo
SENT. 30/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - EQUO INDENNIZZO - CALCOLO SULLA BASE DELLO STIPENDIO INIZIALE DEL MAGISTRATO DI CASSAZIONE ANCHE PER IL MAGISTRATO CHE FRUISCE DI STIPENDIO SUPERIORE - RICHIAMO AI PRINCIPI SULLA GARANZIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASI DI INFORTUNIO, MALATTIA O INVALIDITA' - NON PERTINENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'equo indennizzo previsto, per il personale civile e militare dello Stato, dall'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha natura indennitaria e risponde ad una funzione soltanto riparatoria. Di scarsa pertinenza e' percio' il richiamo, riguardo a tale beneficio, alla tutela del diritto dei singoli alla salute e all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di infortunio, malattia o invalidita', cui l'ordinamento provvede con gli appositi sistemi dell'assistenza sanitaria e della previdenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in riferimento agli artt. 32 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte