Sentenza 31/1991 (ECLI:IT:COST:1991:31)
Massima numero 16821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 24/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16819
Titolo
SENT. 31/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PRESCRIZIONE (TRIENNALE) NEI CASI IN CUI IL GRADO DI INDENNIZZABILITA' SIA STATO RAGGIUNTO PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - INCERTEZZA DEL DIES A QUO E CONSEGUENTE GRAVOSITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 31/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PRESCRIZIONE (TRIENNALE) NEI CASI IN CUI IL GRADO DI INDENNIZZABILITA' SIA STATO RAGGIUNTO PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - INCERTEZZA DEL DIES A QUO E CONSEGUENTE GRAVOSITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perche', nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilita' anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioe' suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita'. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto piu' in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.
Non e' lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perche', nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilita' anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioe' suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita'. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto piu' in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte