Sentenza 32/1991 (ECLI:IT:COST:1991:32)
Massima numero 16880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 32/91 A. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - DISCIPLINA - ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - INTERVENTI E PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZA STATALE ANCHE IN CASO DI CONFLITTI COLLETTIVI DI DIMENSIONI LOCALI - LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/91 A. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - DISCIPLINA - ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - INTERVENTI E PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZA STATALE ANCHE IN CASO DI CONFLITTI COLLETTIVI DI DIMENSIONI LOCALI - LESIONE DELL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali l'attribuzione al Commissario del Governo, anziche' ad un organo della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio, non e' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, perche' la norma impugnata, in caso di conflitto di rilevanza solo locale, prevede che sia sentito il Presidente della Giunta provinciale. Peraltro l'attribuzione di tali competenze ad un organo dello Stato e' giustificata dall'esigenza di uniformita' della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformita' che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di competenze ed, inoltre, in presenza del principio di liberta' di circolazione dei cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici servizi essenziali si riflette sull'intera collettivita' e non solo sulle popolazioni locali, anche perche', nel tempo, una determinata vertenza sindacale ben puo' estendersi oltre i confini territoriali nei quali in un primo momento si manifesti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31/8/1990 n. 670, (ST.T.AA.), dell'art. 8, primo, secondo e quinto comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
In caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali l'attribuzione al Commissario del Governo, anziche' ad un organo della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio, non e' lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, perche' la norma impugnata, in caso di conflitto di rilevanza solo locale, prevede che sia sentito il Presidente della Giunta provinciale. Peraltro l'attribuzione di tali competenze ad un organo dello Stato e' giustificata dall'esigenza di uniformita' della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformita' che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di competenze ed, inoltre, in presenza del principio di liberta' di circolazione dei cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici servizi essenziali si riflette sull'intera collettivita' e non solo sulle popolazioni locali, anche perche', nel tempo, una determinata vertenza sindacale ben puo' estendersi oltre i confini territoriali nei quali in un primo momento si manifesti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31/8/1990 n. 670, (ST.T.AA.), dell'art. 8, primo, secondo e quinto comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte