Sentenza 32/1991 (ECLI:IT:COST:1991:32)
Massima numero 16882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 32/91 C. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - FUNZIONI - UTILIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO ANCHE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INCIDENZA SULLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROPRI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/91 C. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - FUNZIONI - UTILIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO ANCHE NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INCIDENZA SULLA COMPETENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROPRI UFFICI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, e' un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. E' quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non puo' costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinche' la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non e', pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettivita', tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicita' degli interventi, esso puo' comportare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, come risulta dalla sua stessa denominazione, e' un organo che non esercita alcuna funzione che concerna la regolamentazione, l'organizzazione o l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ma che, in caso di sciopero dei lavoratori addetti a tali servizi, si inserisce nella dialettica del conflitto fra il datore di lavoro e le forze sindacali per verificare l'esatta applicazione della legge regolatrice del diritto di sciopero in questo settore. E' quindi naturale che, anche se il conflitto riguardi solo l'ambito locale, quella funzione di garanzia venga assolta da un organo dello Stato, non essendovi alcuno specifico parametro dello Statuto idoneo a sostenere la pretesa della ricorrente di vedersi attribuita detta funzione. Il fatto, poi, che la Commissione di garanzia utilizzi, per gli scopi sopradetti, anche nell'ambito della Provincia di Bolzano, l'Ispettorato provinciale del lavoro, organo della Provincia autonoma, non puo' costituire motivo ostativo, nel quadro del principio della leale collaborazione, affinche' la Commissione - che esplica la sua funzione relativamente ad interessi di portata generale - possa svolgere in modo uniforme i propri compiti, utilizzando un'organo del tipo di quelli di cui si avvale nel restante territorio dello Stato. Non e', pertanto, illegittimo che lo Stato chiami a collaborare la Provincia autonoma, attraverso un suo organo specificamente idoneo allo scopo, per l'assolvimento di fondamentali esigenze della collettivita', tenuto conto del lievissimo onere economico che, anche per la presumibile sporadicita' degli interventi, esso puo' comportare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ST.TT.AA) e relative norme di attuazione, degli artt. 12, primo, secondo e quarto comma, 13, primo comma, e 14, primo comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
Altri parametri e norme interposte