Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Toscana - Abrogazione di norme regionali attuative di disposizione statale in materia di tetti alla spesa per assunzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., dell'art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, nella parte in cui abroga l'art. 1, commi 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010. L'abrogato comma 3, nel recepire il limite alla spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - il quale reca un limite di spesa di dettaglio per le amministrazioni statali e un principio fondamentale per le Regioni, in quanto vincola, senza sopprimere, l'autonomia degli enti territoriali - non ne dà specifica attuazione, quanto, piuttosto, vi si conforma, riproponendone parzialmente il contenuto. La suddetta abrogazione non comporta, quindi, alcuna violazione del principio medesimo, in quanto quest'ultimo mantiene inalterata la propria vincolatività, anche in assenza di una specifica norma regionale attuativa. Quanto al successivo comma 4, nemmeno la sua abrogazione determina la violazione lamentata degli evocati principi di coordinamento della finanza pubblica, perché tale disposizione non presenta alcun richiamo espresso, né al principio fondamentale, né al suo contenuto, dettando piuttosto una specifica modalità di riduzione della spesa per il personale. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 89 e n. 61 del 2014, n. 277 e n. 18 del 2013).
Le norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica esprimono un principio fondamentale per le Regioni laddove vincolino, senza sopprimere, l'autonomia degli enti territoriali, i quali conservano così adeguati spazi di manovra. Diversamente, la norma statale non potrebbe ritenersi di principio, a prescindere dall'autoqualificazione operata dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 173 del 2012 e n. 16 del 2010).
Le norme statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa possiedono la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica, sull'assunto che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. (Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2015 e n. 36 del 2004).
Lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni, a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale. (Precedente citato sentenza n. 182 del 2011).