Sentenza 32/1991 (ECLI:IT:COST:1991:32)
Massima numero 16883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 32/91 D. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CONFIGURAZIONE DI NUOVO ILLECITO DISCIPLINARE (ILLEGITTIMA ASTENSIONE DAL LAVORO) MA SENZA SOSTANZIALI INNOVAZIONI RIGUARDO ALLE SANZIONI E ALLA COMPETENZA AD IRROGARLE - CONSEGUENZE - INCIDENZA SULL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/91 D. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CONFIGURAZIONE DI NUOVO ILLECITO DISCIPLINARE (ILLEGITTIMA ASTENSIONE DAL LAVORO) MA SENZA SOSTANZIALI INNOVAZIONI RIGUARDO ALLE SANZIONI E ALLA COMPETENZA AD IRROGARLE - CONSEGUENZE - INCIDENZA SULL'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori preposti a servizi pubblici essenziali che si astengano illegittimamente dal lavoro, in quanto la legge non ne ha introdotto di nuove, limitandosi solo ad enunciare il principio di proporzionalita' delle sanzioni rispetto alla gravita' delle infrazioni; ha solo creato una nuova figura di illecito disciplinare (consistente nell'illegittimo esercizio del diritto di sciopero) il che si giustifica con l'esigenza di unitarieta' della disciplina in esame la quale, essendo diretta a contemperare fra loro valori, costituzionalmente rilevanti, di interesse generale, esige previsioni uniformi anche per le conseguenze che possono derivare dalla sua inosservanza. Quanto poi alla concreta irrogazione delle sanzioni sopracitate ai lavoratori anche se dipendenti da uffici ed aziende della Provincia, o quando si tratti di amministratori pubblici, il presupposto da cui muove la doglianza della ricorrente e' errato, dato che la norma impugnata non attribuisce ad organi dello Stato il potere di irrogare sanzioni ai lavoratori che si avvalgono illegittimamente dello sciopero, eppertanto, in mancanza di un'espressa previsione, e' chiaro che la norma non ha derogato all'ordinario regime di competenze in materia disciplinare e che, conseguentemente, il potere di irrogazione di dette sanzioni per i lavoratori dipendenti resta attribuito agli organi amministrativi cui istituzionalmente gia' spettava. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma e 87 d.P.R. 31 maggio 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, primo comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Non viola le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori preposti a servizi pubblici essenziali che si astengano illegittimamente dal lavoro, in quanto la legge non ne ha introdotto di nuove, limitandosi solo ad enunciare il principio di proporzionalita' delle sanzioni rispetto alla gravita' delle infrazioni; ha solo creato una nuova figura di illecito disciplinare (consistente nell'illegittimo esercizio del diritto di sciopero) il che si giustifica con l'esigenza di unitarieta' della disciplina in esame la quale, essendo diretta a contemperare fra loro valori, costituzionalmente rilevanti, di interesse generale, esige previsioni uniformi anche per le conseguenze che possono derivare dalla sua inosservanza. Quanto poi alla concreta irrogazione delle sanzioni sopracitate ai lavoratori anche se dipendenti da uffici ed aziende della Provincia, o quando si tratti di amministratori pubblici, il presupposto da cui muove la doglianza della ricorrente e' errato, dato che la norma impugnata non attribuisce ad organi dello Stato il potere di irrogare sanzioni ai lavoratori che si avvalgono illegittimamente dello sciopero, eppertanto, in mancanza di un'espressa previsione, e' chiaro che la norma non ha derogato all'ordinario regime di competenze in materia disciplinare e che, conseguentemente, il potere di irrogazione di dette sanzioni per i lavoratori dipendenti resta attribuito agli organi amministrativi cui istituzionalmente gia' spettava. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma e 87 d.P.R. 31 maggio 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, primo comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
Altri parametri e norme interposte