Sentenza 32/1991 (ECLI:IT:COST:1991:32)
Massima numero 16884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 32/91 E. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CASI DI ILLEGITTIMO ESERCIZIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IRROGARE AD AMMINISTRATORI O RESPONSABILI PUBBLICI E PRIVATI - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA O DEL MINISTRO DEL LAVORO - VIOLAZIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/91 E. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CASI DI ILLEGITTIMO ESERCIZIO - SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IRROGARE AD AMMINISTRATORI O RESPONSABILI PUBBLICI E PRIVATI - COMPETENZA DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA O DEL MINISTRO DEL LAVORO - VIOLAZIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sia per le esigenze di uniformita' nella disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. massime A, C e D) sia per la mancanza di una espressa previsione di competenze provinciali in materia nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, non viola alcuna competenza della Provincia di Bolzano l'attribuzione al Ministro della funzione pubblica o al Ministro del lavoro, del potere di irrogare sanzioni amministrative ai lavoratori preposti al settore dei servizi pubblici e che siano amministratori pubblici, responsabili e dirigenti di aziende pubbliche o di imprese private, quando esercitino illegittimamente il diritto di sciopero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, legge 12 giugno 1990, n. 146).
Sia per le esigenze di uniformita' nella disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. massime A, C e D) sia per la mancanza di una espressa previsione di competenze provinciali in materia nello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, non viola alcuna competenza della Provincia di Bolzano l'attribuzione al Ministro della funzione pubblica o al Ministro del lavoro, del potere di irrogare sanzioni amministrative ai lavoratori preposti al settore dei servizi pubblici e che siano amministratori pubblici, responsabili e dirigenti di aziende pubbliche o di imprese private, quando esercitino illegittimamente il diritto di sciopero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, legge 12 giugno 1990, n. 146).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
Altri parametri e norme interposte