Sentenza 32/1991 (ECLI:IT:COST:1991:32)
Massima numero 16885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Titolo
SENT. 32/91 F. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CASI DI ILLEGITTIMO ESERCIZIO - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI AL SETTORE AI FINI DELLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - PREVISTA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI MINISTERIALI DA PARTE DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (NEL CASO: DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO) - ILLEGITTIMA FRUIZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DI ORGANO DELLA PROVINCIA AUTONOMA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 32/91 F. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ADDETTI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA - CONTEMPERAMENTO CON DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEI CITTADINI - CASI DI ILLEGITTIMO ESERCIZIO - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI AL SETTORE AI FINI DELLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - PREVISTA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI MINISTERIALI DA PARTE DEGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (NEL CASO: DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO) - ILLEGITTIMA FRUIZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DI ORGANO DELLA PROVINCIA AUTONOMA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non solo per le particolari finalita' unitarie perseguite dalla legge sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. Massime A, C, D ed E), ma anche per il reciproco dovere d'informazione fra Stato e Regioni, che e' espressione del principio di leale cooperazione tra i vari livelli di governo in vista del generale interesse della collettivita' nazionale, non e' costituzionalmente illegittima l'attribuzione, alla pari degli altri Ispettorati provinciali del lavoro, anche a quello di Bolzano, organo della Provincia autonoma, del compito di segnalare agli organi ministeriali l'inosservanza, da parte dei preposti al settore, degli obblighi previsti dalla legge ai fini della irrogazione delle sanzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Non solo per le particolari finalita' unitarie perseguite dalla legge sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. Massime A, C, D ed E), ma anche per il reciproco dovere d'informazione fra Stato e Regioni, che e' espressione del principio di leale cooperazione tra i vari livelli di governo in vista del generale interesse della collettivita' nazionale, non e' costituzionalmente illegittima l'attribuzione, alla pari degli altri Ispettorati provinciali del lavoro, anche a quello di Bolzano, organo della Provincia autonoma, del compito di segnalare agli organi ministeriali l'inosservanza, da parte dei preposti al settore, degli obblighi previsti dalla legge ai fini della irrogazione delle sanzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 16, primo comma, 20, 52, secondo comma, e 87, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Trentino Alto-Adige), dell'art. 4, quarto comma, l. 12 giugno 1990, n. 146).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 20
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
Altri parametri e norme interposte