Ordinanza 33/1991 (ECLI:IT:COST:1991:33)
Massima numero 16815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 33/91. PROCESSO PENALE - CORTE DI ASSISE - GIUDICI POPOLARI RESIDENTI FUORI SEDE - RICONOSCIMENTO DI INDENNITA' DI MISSIONE IN MISURA DIARIA ANZICHE' ORARIA COME INVECE PREVISTO PER I GIUDICI TOGATI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO A GIUSTA RETRIBUZIONE, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il procedimento di liquidazione della indennita' di missione ai giudici popolari non ha natura "di giudizio" e quindi il giudice rimettente (Presidente di Corte d'assise d'appello), non avendo in concreto esercitato funzioni giurisdizionali, bensi', nella veste di direttore dell'ufficio giudiziario, funzioni amministrative, non e' legittimato a sollevare incidente di costituzionalita'. - S. nn. 132/1973, 72/1975, 96/1976, 103/1984, 166/1984, 115/1986; O. nn. 93/1984 e 307/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte