Sentenza 35/1991 (ECLI:IT:COST:1991:35)
Massima numero 17145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
17/01/1991; Decisione del
17/01/1991
Deposito del 28/01/1991; Pubblicazione in G. U. 30/01/1991
Massime associate alla pronuncia:
16840
Titolo
SENT. 35/91 B. REATI TRIBUTARI - REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO - DICHIARAZIONI INFEDELI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI FRODE FISCALE ANCHE NEI CASI DI MENDACIO NON ACCOMPAGNATO DA ARTIFICI - PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - MANCATO ALLINEAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA - CONSEGUENTE PERSISTENZA DELLA NORMA NEL DIRITTO VIVENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 35/91 B. REATI TRIBUTARI - REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO - DICHIARAZIONI INFEDELI - CONFIGURABILITA' DEL DELITTO DI FRODE FISCALE ANCHE NEI CASI DI MENDACIO NON ACCOMPAGNATO DA ARTIFICI - PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - MANCATO ALLINEAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA - CONSEGUENTE PERSISTENZA DELLA NORMA NEL DIRITTO VIVENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Salvo sporadiche eccezioni, la giurisprudenza della magistratura ordinaria e delle stesse Sezioni unite della Cassazione, si e' discostata dall'interpretazione data dalla Corte costituzionale, con sentenza di non fondatezza, all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, interpretazione secondo cui tale disposizione poteva essere ritenuta non in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, se intesa (come era apparso possibile) nel senso che per integrare il delitto di frode fiscale in essa previsto non e' sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito, senza la copertura di forme obiettivamente fraudolente. Ne discende che la norma continua a vivere nella realta' concreta (al riguardo v. anche massima A). Pertanto l'indicato art. 4, primo comma, n. 7, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose. Con la conseguenza che quando dissimulazione o simulazione si concretino in semplice mendacio, ricadranno nell'ambito di operativita' delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982. - S. n. 247/1989.
Salvo sporadiche eccezioni, la giurisprudenza della magistratura ordinaria e delle stesse Sezioni unite della Cassazione, si e' discostata dall'interpretazione data dalla Corte costituzionale, con sentenza di non fondatezza, all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, interpretazione secondo cui tale disposizione poteva essere ritenuta non in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, se intesa (come era apparso possibile) nel senso che per integrare il delitto di frode fiscale in essa previsto non e' sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito, senza la copertura di forme obiettivamente fraudolente. Ne discende che la norma continua a vivere nella realta' concreta (al riguardo v. anche massima A). Pertanto l'indicato art. 4, primo comma, n. 7, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose. Con la conseguenza che quando dissimulazione o simulazione si concretino in semplice mendacio, ricadranno nell'ambito di operativita' delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982. - S. n. 247/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte