Sentenza 36/1991 (ECLI:IT:COST:1991:36)
Massima numero 16823
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  17/01/1991;  Decisione del  17/01/1991
Deposito del 31/01/1991; Pubblicazione in G. U. 06/02/1991
Massime associate alla pronuncia:  16822


Titolo
SENT. 36/91 B. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE - ERRORE DI FATTO SU ATTI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE PREVALENZA DEL PRINCIPIO DI INIMPUGNABILITA' DELLE SENTENZE DI CASSAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere - dovere di nomofilachia. Tale principio, affermato dalla Corte costituzionale per l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullita' dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., non puo' non valere anche (anzi 'a fortiori') per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni del suo stesso giudizio (nella specie: errore sulla data della notifica del ricorso). Cosi' come del resto e' previsto nella nuova norma introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto l'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Cassazione (anche) per errore di fatto compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimita'. - S. n. 17/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte